IL GIUDICE DI PACE

    Il  18  aprile  2006  ha  emesso  la seguente ordinanza avente ad
oggetto: Rimessione alla Corte costituzionale del procedimento penale
n. 1592/2002  R.G.N.R.,  nei  confronti  dei  signori  Bertini  Luca,
Bertini  Simone,  Landi Gabriella tutti difesi a fiducia dall'avv. A.
Senese del foro di Pisa, ai quali sono contestati reati di ingiuria e
minacce  ex att. 594 e 612 c.p. proferite nei confronti della signora
Beatrice  Benedetti,  come  da  memoria ex art. 121 c.p.p. depositata
nella cancelleria di questo ufficio in data 5 aprile 2006.
    Osserva  questo giudice che i fatti commessi risalirebbero a data
anteriore a 30 luglio 2002 come da capo d'imputazione e per cui anche
a  tener conto della interruzione, la prescrizione penale di tre anni
e  sei  mesi  sarebbe  avvenuta  nel termine e scaduta dal 30 gennaio
2006.   La   prescrizione  triennale  prevista  dalla  vigente  legge
5 dicembre  2005,  n. 251,  trova  applicazione  per  quelle sanzioni
alternative  a  pene  detentive quali la permanenza domiciliare ed il
lavoro  di  pubblica  utilita'  nella  misura da 6 a 30 giorni per la
prima  e  da  dieci  giorni  a  tre  mesi  per  la  seconda, che sono
concretamente irrogate e comminate dal giudice di pace per i reati di
cui agli artt. 594 e 612 c.p.
    Per  la  citata  legge sulla prescrizione, dall'art. 10, comma 3,
scaturisce  che  le  disposizioni  dell'art. 6 della medesima legge 5
dicembre 2005, n. 251, non si applicano ai processi di primo grado in
cui venga data apertura del dibattimento.
    Va   osservato   pertanto   che   la   suddetta   statuizione  va
concretamente  a ledere il principio della retroattivita' della legge
piu'  favorevole  che  per  rango costituzionale si riferisce solo ai
casi di leggi eccezionali o temporanee.
    Rilievo  pertanto  non  manifestamente  infondato alla stregua di
quanto disposto dai novellati artt. 157, 160 1161 c.p.;
    Altrimenti   viene   introdotta  una  limitazione  ed  un  iniquo
discrimine al principio di natura costituzionale della applicabilita'
della  normativa piu' favorevole, con eccezione dei processi di primo
grado in cui vi e' apertura del dibattimento.
    E  cio'  appare del tutto immotivato ed esiziale perche' viene ad
evidenziare  applicazioni  privilegiate. Cio' appare pertanto in modo
evidente  in  aperto  contrasto con i principi di uguaglianza sanciti
dall'art. 3 della Carta costituzionale.